Contratto di servizio

PREMESSO CHE
• Il fornitore è una ditta operante nel settore:
   Servizi informatici
• Il committente intende avvalersi della capacità professionale del fornitore e stipulare il presente contratto;

• il Committente e il Fornitore riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione     economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali.


Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto del contratto
1. Oggetto del presente contratto è la prestazione del fornitore al committente, a fronte del corrispettivo che si indicherà successivamente, riguardo i seguenti servizi:
prestazione di servizi MPS gestione dei sistemi, server, gestione backup e monitoraggio hardware e software.
2. I servizi dovranno essere resi seguendo gli standard in materia e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 2 - Modalità esecuzione del servizio
1. Il fornitore, nell'esecuzione dei servizi indicati nell'articolo precedente, avrà la facoltà di avvalersi della collaborazione, della consulenza e delle prestazioni di professionisti esterni con cui la medesima ha stipulato contratti di collaborazione e consulenza senza null'altro chiedere al committente.
2. Le spese che il Fornitore potrà incontrare nello svolgimento della prestazione, comprese quelle di viaggio, per i compensi al personale eventualmente impiegato, e per qualsiasi altro tipo di attività inerente allo svolgimento del suo incarico, sono a suo completo carico.
3. I servizi oggetto del contratto avranno la tempistica di realizzazione, i contenuti tecnici e saranno realizzati nei modi nelle forme concordate tra le parti.
4. Eventuali richieste di servizi urgenti saranno concordate di volta in volta tra le parti, le quali accorderanno, di volta in volta, sia i termini di adempimento, sia il relativo costo.

Art. 3 - Corrispettivo delle prestazioni
1. Il committente si impegna a versare al fornitore, l'importo di euro 549 (€ cinquecentoquarantanove/00), da versarsi
2. Il corrispettivo suddetto verrà versato entro il 10 giorni dall'emissione della fattura da parte del fornitore.
3. In caso di ritardo sarà dovuto l'interesse di mora annuo pari al tasso ufficiale di sconto.
4. I pagamenti delle somme dovute verrà effettuata mediante bonifico bancario.
5. Nel caso in cui vi sia un evento non prevedibile al momento della firma del contratto che faccia lievitare i costi della prestazione del fornitore, questi dovrà di nuovo stipulare con il committente, per iscritto, ed allegato al presente contratto, un nuovo accordo sul pagamento che dovrà ricevere dal committente.

Art. 4 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto non ha un limite temporale e sarà pertanto considerato a tempo indeterminato.
2. È sempre fatta salva la possibilità per ogni parte di poter recedere dallo stesso inviando una lettera A/R o pec all'altra, con un preavviso di 3 mesi prima dell'effettivo recesso dallo stesso.
3. Come si indicherà in seguito, in caso di inadempimento contrattuale di una delle due parti, l'altra avrà la possibilità di poter recedere il contratto per giustificato motivo immediatamente, comunicando tale decisione per iscritto.

Art. 5 - Obblighi del fornitore
1. Il Fornitore s'impegna a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi specifici previsti per le prestazioni oggetto del presente contratto.
2. L'inosservanza di tali obblighi sarà sanzionabile secondo quanto previsto nelle clausole successive.
3. Il Fornitore si impegna inoltre a manlevare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ed in particolare a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, richiesta, costo o spesa, conseguenti o comunque connessi all'esecuzione del presente contratto, nonché a sollevarla, su semplice notificazione della pendenza della lite e a mezzo di apposito intervento in causa – da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti dello stesso Committente.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, all'osservanza di tutte le disposizione legislative e regolamentari che disciplinano la materia oggetto del presente contratto, nonché all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori. In particolare il Fornitore s'impegna rispettare le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali ad esso applicabili, nonché ad assicurare ai propri dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dagli stessi contrati collettivi.
5. Il Fornitore è tenuto ad eseguire i servizi affidati a proprio e completo rischio ed onere, sopportandone tutte le spese relative ivi comprese quelle relative alle risorse umane impiegate ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
6. Il Fornitore si assume, fin da ora, la responsabilità di garantire l'esatta realizzazione del servizio, conformemente alle indicazioni del presente contratto, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge nonché di quelle che dovessero eventualmente entrare in vigore successivamente.

Art. 6 - Variazioni
1. Tutte le modifiche o le aggiunte ai servizi originariamente pattuiti ed indicati negli articoli precedenti dovranno essere presentate al Fornitore per iscritto indicando chiaramente le variazioni rispetto a quanto previsto in precedenza.
2. Il Fornitore in tal caso quantificherà al Committente, che dovrà darne approvazione per iscritto, la maggiorazione del corrispettivo conseguente all'inserimento delle modifiche, delle aggiunte e delle variazioni richieste, anche in base alla percentuale di lavoro già effettuato, ed indicherà i nuovi termini di consegna stimati, salvo comunque il diritto di recedere dal contratto, senza penalizzazioni, qualora l'ammontare delle variazioni richieste dal Committente comporti notevoli modificazioni ed aggravi nel servizio.

Art. 7 - Risoluzione del contratto
1. Il Committente ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore, in tali ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati fino al momento della risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al maggior danno.
2. Il Fornitore ha il diritto alla risoluzione del contratto in caso di mancata corresponsione delle commissioni oggetto del contratto, in tale ipotesi il Committente è tenuto al pagamento dell'importo concordato relativamente ai servizi completati al momento della risoluzione del contratto e alle spese sostenute dal Fornitore medesimo, fatto salvo il diritto al maggior danno.
3. Le penali di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso in cui i ritardi o gli inadempimenti siano dovuti a cause di forza maggiore non imputabili ad alcuna delle parti, cosi come al comma successivo.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore deve restituire al Committente tutto il materiale e/o i documenti ricevuti, e qualsiasi altro elemento oggetto del contratto che il Committente possa aver fornito al Fornitore.

Art. 8 - Marchi e proprietà intellettuale
1. Le parti accordano che il fornitore non potrà in alcun modo utilizzare i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del committente (o comunque attualmente utilizzati dal preponente in virtù di accordi di licenza o similari). Nel caso in cui questo fosse strettamente necessario, il committente potrà concedere la possibilità al fornitore di utilizzare il marchio, solo ed esclusivamente mediante autorizzazione per iscritto.
2. Il fornitore si impegna, altresì, ad informare prontamente al committente di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultima e di qualsivoglia atto di concorrenza sleale perpetrato da terzi.
3. I diritti proprietà e/o di sfruttamento economico degli elaborati, delle opere d'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale e documentazione creato, inventato, predisposto o realizzato dal fornitore o dai suoi dipendenti e collaboratori, nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del contratto, sono di titolarità o proprietà del fornitore stesso, fatti salvi i diritti per l'utiizzo di opere o creazioni di proprietà del Committente.
4. Il fornitore garantisce in ogni tempo il committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.
5. Sono a carico del fornitore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.
6. Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il fornitore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente il fornitore medesimo a sollevare il committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.
7. Il fornitore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dal fornitore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Art. 9 - Riservatezza
1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. Le parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. Nel caso in cui una o più Parti non rispettassero la presente clausola, pagheranno una somma di euro 1.000 (€ mille/00) come indennizzo alle altre Parti, fatto salvo il risarcimento del danno previsto dall'art. 2043 c.c.

Art. 10 - Forza maggiore
1. Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo di una delle due Parti, e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.
2. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.
3. In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo tale da non poter essere effettuato il normale e ordinario espletamento della prestazione, il Committente avrà la facoltà di recedere immediatamente dal contratto dandone comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A.R. e senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di mancato guadagno.

Art. 11 - Trattamento dati personali
1. In seguito al conferimento dell'incarico del presente contratto, le parti verranno a contatto con dati personali necessari per l'esecuzione del presente incarico.
2. Le Parti, nell'espletamento dei rispettivi compiti, dovranno attenersi agli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal Regolamento UE 2016/679, nonché alle specifiche istruzioni impartite. In particolare le parti sono tenute a:
• trattare i soli dati necessari per l'espletamento dei propri incarichi;
• non diffondere i dati in cui è venuto in possesso al di fuori dei casi in cui è consentito dalla legge o previsto dalle norme contrattuali;
• curare la necessaria riservatezza dei dati in questione mettendo in atto le cautele idonee ad evitare che terzi non autorizzati possano accedere ai suddetti dati.
3. Il mancato rispetto da parte del Fornitore e del Committente degli obblighi di cui al presente articolo, comporterà l'obbligo per la parte inadempiente di tenere indenne l'altra nel caso di richieste di risarcimento dei danni cagionati a terzi.

Art. 12 - Foro competente
1. Il presente contratto sarà soggetto e deve intendersi interpretato e regolato in conformità alla legge italiana.
2. Per le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti si obbligano a fare preventivo ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione indicando fin da ora la competenza dell'Organismo di Mediazione presso la C.C.I.A.A. di Roma
3. Il ricorso al procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione è condizione di procedibilità per l'instaurazione del giudizio.
4. In caso di fallimento o di mancata decisione entro 90 giorni del procedimento di cui ai precedenti capoversi, le controversie verrano risolte dal Foro di Roma.

Art. 13 - Oneri e spese fiscali
1. Gli oneri e le spese del presente contratto, nonché le spese relative al presente atto saranno equamente ripartite tra le parti.

Art. 14 - Clausola finale
1. Il presente contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le premesse, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

Art. 15 - Normativa applicabile
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intenderanno applicabili le norme legislative presenti nel territorio Italiano, ed in particolare sarà soggetto all'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: "Oggetto del contratto", "Modalità ed esecuzione del servizio", "Corrispettivo delle prestazioni", "Decorrenza e durata", "Obblighi del fornitore", "Risoluzione del contratto", marchi e proprietà intellettuale","Riservatezza", "Forza maggiore", "Foro competente".

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